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Le implicazioni legali in traumatologia ortodontica
[venerdì 14 maggio 2010]

Sempre più di sovente l’odontoiatra, ed in particolare l’ortodontista, è chiamato a svolgere la sua attività professionale in situazioni di urgenza, per traumatismi verificatisi soprattutto in pazienti di giovane età. Il piccolo paziente, che si infortuna accidentalmente in asilo, a scuola, o altrove riportando danni a livello dell’apparato odontostomatologico, è soggetto a diverse problematiche cliniche relative allo sviluppo e alla crescita dentale nonché alle modificazioni del distretto maxillo-facciale. A occuparsi degli aspetti medico-legali in traumatologie ortodontica è un Lavoro pubblicato su Mondo Ortodontico (2010;1:26-35) evidenziando che il 2-3% dell’intera popolazione è interessata da questa tipologia di traumi.

Scopo del Lavoro, spiegano gli autori, non è quello di evidenziare la procedura clinica di intervento, ma di fornire un “vademecum” sulla necessità di certificare l’obiettività dell’evento traumatico oltre a sottolineare le differenze tra certificazione, denuncia e referto al fine di chiarire gli obblighi a cui è tenuto il sanitario.

Attraverso il certificato medico il sanitario attesta fatti di natura tecnica, d’interesse biologico, riscontrati personalmente nell’esercizio della professione e attinenti la persona cui il certificato si riferisce. Il certificato dovrà sempre riportare la data, le generalità del danneggiato, le circostanze e la meccanica del trauma riferito, la descrizione della lesione, la documentazione realizzata come foto e radiografie e la terapia eseguita indicando la prognosi.

Con il referto il sanitario risponde all’obbligo di informare l’Autorità giudiziaria così che quest’ultima possa farsi carico della sicurezza del singolo e della collettività. Questi i tre requisiti sostanziali del referto indicati dagli Autori: paternità vera dell’atto; natura tecnica dell’atto; titolarità dell’atto.

Gli Autori ricordano che la certificazione del trauma è una certificazione facoltativa dalla quale l’odontoiatra potrà esimersi esclusivamente di fronte a richieste non rispondenti alla realtà da parte del paziente. “Si ricorda –scrivono gli Autori- che la certificazione riconoscerà un’importanza fondamentale ai fini del risarcimento e che non si può mai sapere che fine farà la nostra certificazione, che in futuro potrebbe avere indubbie valenze in ambito sia civilistico che penale”.

“Nel caso in cui –concludono gli Autori- l’odontoiatra non volesse spingersi in considerazioni medico-legali, di cui non ha specifica competenza, risulta come sempre auspicabile un lavoro collegiale in cui le competenze specialistiche dell’ortodontista verranno certificate a favore del medico-legale e, conseguentemente, entrambi i professionisti potranno così completare la loro valutazione”.

 


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