A seguito di molte richieste di chiarimenti, la CAO Nazionale con la circolare del 17 giungo 2010, risponde ad un quesito concernente l'attività odontoiatrica in riferimento non alla chirurgia estetica ma ai trattamenti di medicina estetica.
“La Federazione –si legge nella circolare a firma del presidente CAO Giuseppe Renzo- più volte ha posto il problema evidenziando la necessità di privilegiare un'interpretazione estensiva o restrittiva della norma di cui all' art. 2 della legge 409/85 che testualmente stabilisce :"Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione".
“Anche se sono evidenti le difficoltà interpretative –continua Renzo- esprimo un parere che trova riscontro in termini di certezza su quanto riportato, quindi ritengo che tale norma consenta all'odontoiatra iscritto al relativo albo, di svolgere queste attività a scopi terapeutici ma anche estetici considerando che, come già evidenziato, spesso gli interventi di estetica risolvono problemi di carattere psicologico, con le conseguenze che ne derivano”.
“Del resto –conclude- l'ampia dizione dell' art 2 citato, che fa rifermento alle anomalie congenite ed acquisite anche delle mascelle e dei relativi tessuti, permette di sostenere ampiamente la competenza dell'odontoiatra ad interventi in questi ambiti”.