La Cassazione con la sentenza 14652/2010 ha stabilito che il medico che senza autorizzazione pubblicizza la sua attività commette non solo un illecito disciplinare ma anche un illecito amministrativo.
Se la legge del 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie –motiva la Cassazione- “prevede una sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che pertanto va escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione dell’art. 201 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (…), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste”.
Ricordando come la 175 negli anni sia stata modificata proprio in tema di autorizzazioni; tra tutti ricordiamo la legge 248/2006 (decreto Bersani). La sentenza della Cassazione rischia di creare ancora più confusione sulla materia dell’autorizzazione della pubblicità sanitaria già tema di molte sentenze ed interpretazioni contrastanti.