Contrordine; anche gli studi odontoiatrici non accreditati con la Regione sono soggetti ad autorizzazione. A stabilirlo è la Corte Costituzionale che ha considerato illegittimo l’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). A rivolgersi alla Corte era stato il Governo che aveva impugnato la legge regionale approvata nel settembre 2009 che escludeva gli studi medici ed odontoiatrici privati non accreditati
Secondo la Corte “la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio del decreto legislativo 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assumono preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure”. “Se è condivisibile -continua la Consulta- che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute resta, comunque, precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali; né assume rilievo la circostanza che queste strutture non abbiano l’accreditamento presso il servizio sanitario nazionale perché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare”.
La Consulta, accogliendo il ricorso del Governo, ha anche ricordando che, “una questione simile a quella attualmente prospettata ha formato oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, definito con la sentenza n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.3, della legge della Regione Puglia che, analogamente alla norma regionale abruzzese «prevedeva l’esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l’accreditamento”.