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Sanzioni ed autorizzazione pubblicitaria sulle targhe: il parere dell’avv. Stefanelli
[giovedì 15 luglio 2010]

La Cassazione con la sentenza 14652/2010 che ha stabilito che il medico che senza autorizzazione pubblicizza la sua attività commette non solo un illecito disciplinare ma anche un illecito amministrativo fa discutere.


“La sentenza –ci spiega l’avv. Silvia Stefanelli esperta di diritto sanitario- interviene su un fatto avvenuto in vigenza della legge 175 e stabilisce che l’art 201 del T.U.LL.S. e la legge 175/’92 sanzionano per la mancanza di autorizzazione due aspetti diversi: il primo un illecito amministrativo, la seconda un illecito disciplinare”.
“Oggi –continua l’avv. Stefanelli- la questione si pone in maniera diversa ed ulteriore: in vigenza della legge 248/2006 la legge 175 e l’art. 201 del T.U.LL.SS. possono considerarsi ancora vigenti (la Cassazione si pronuncia su una vicenda del 2005) oppure devono ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 disposizione preliminare del c.c. ed in particolare il parere preventivo dell’ordine è obbligatorio o facoltativo?”


Su questo punto l’avv. Stefanelli ritiene che ad oggi “il potere di controllo degli ordini che alcuni esercitano in via preventiva ( alcuni parlano di “autorizzazione preventiva”, altri di  “parere di congruità”, ma la sostanza non cambia) non sia più in essere”.
“Gli ordini professionali  –continua la Stefanelli- sono dotati un potere di verifica della pubblicità fondato su criteri di trasparenza e veridicità: così peraltro espressamente prevede la legge 248/2006. Ma tale potere di verifica è solo successivo e non può essere imposto anche come preventivo e questo è supportato da numerosi pareri e sentenze anche da parte della stessa FNOMCeO. Nello specifico così ha sancito anche il TAR Bologna nella sentenza n. 16/2010”
“Per questo –conclude la Stefanelli- ritengo che la pretesa da parte di alcuni Ordini di sottoporre la pubblicità ad un vaglio preventivo non solo non si supportata normativamente né deontologicamente, ma configuri altresì un possibile intesa in violazione art. 2 della legge 287/1990 e dell’art. 101 del Trattato TFUE (ex art. 81 del Trattato UE) in materia di concorrenza”.  
In sostanza: gli ordini- se richiesti - possono senza dubbio rilasciare pareri: ma ciò non può essere configurato come  un obbligo ma solo come una scelta volontaria dell’iscritto.


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