Tra le tante norme contenute nel maxiemendamento (Legge 122/2010) approvato nel luglio scorso, il legislatore ha modificato l’art 19 della legge 241/’90, con l’obbiettivo di semplificare l’iter burocratico per le imprese stabilendo che tutte le attività imprenditoriali e commerciali (comprese iscrizioni in ruoli ed albi) oggi sottoposte ad autorizzazione preventiva che accerti solo la sussistenza di requisiti e presupposti previsti dalla legge, possono essere iniziate con la sola segnalazione di inizio attività (c.d. SCIA).
“Tale nuova procedura –ci spiega l’avv. Silvia Stefanelli esperto in diritto sanitario- è esclusa ove sia previsto un limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi ma non vi è alcuna esclusione in materia sanitaria. Conseguentemente, ad una prima analisi, sembra di poter sostenere che la disciplina possa trovare applicazione anche alle autorizzazioni sanitarie necessarie per l’apertura degli studi odontoiatrici, ove non vi sia un atto di programmazione”.
Grazie a questa norma, gli studi odontoiatrici residenti nelle Regioni in cui non vi è una norma ad hoc, potranno dopo aver presentato la domanda aprire la propria attività senza aspettare l’autorizzazione.