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Entro fine anno il documento valutazione dei rischi
[giovedì 4 dicembre 2008]

Il 31 dicembre 2008 scade il termine per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi  (DUVR) in base alla nuova disciplina di cui al Dlgs 81/2008 (si veda Legge 2/8/2008 n. 129 che ha modificato l’ art. 306 del DLgs 81/2008).

Domanda ricorrente in questi giorni attiene alla necessità o meno di rivedere il precedente documento di valutazione.

A tale domanda non può essere data risposta univoca.

L’art. 28 del Dlgs 81/2008 specifica infatti quale deve essere l’oggetto della valutazione dei rischi e in particolare il comma 2 stabilisce cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi.

Ne deriva che qualora il documento elaborato prima dell’entrata in vigore del DLgs 81/2008 sia già conforme all’art. 28 e completo con tutti i dai richiesti è evidente che non occorre modificarlo. Diversamente occorre invece rivedere il Documento stesso. In entrambi i casi occorre poi tale Documento abbia «data certa».

Il decreto non indica quali siano le procedure per garantire la “data certa”.

A tale scopo è possibile rifarsi all’art. 1 della L. 325/2000 del 5 dicembre 2000 (privacy) ed al parere fornito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 5/12/2000 titolato “Chiarimenti sulla data certa”.

Nel citato parere si suggeriscono le seguenti strade: ricorso alla c.d. «autoprestazione» presso uffici postali prevista dall’art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene; in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto; apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999); apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Si ritiene quindi che nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi sia redatto in conformità a tali sistemi sia sicuramente da ritenersi dotato di “data certa”. Alcune associazioni di categoria hanno predisposto dei moduli per agevolare i propri iscritti nell’adempimento di questa norma.

 

 


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