La Cassazione penale (Sez. III) ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, che aveva condannato il presidente ed il vicepresidente di una struttura sanitaria (non odontoiatrica) responsabili del reato di cui all'art. 110 c.p., e art. 51, commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 45. Il reato contestato era abbandono specialità medicinali considerati rifiuti sanitari. I Nas avevano scoperto in un locale dei medicinali scaduti ed abbandonati.
I due ricorrevano in Cassazione che confermava la pena consistente in una ammenda di 2 mila euro.
Nel ricorso i condannati contestavano l’accusa sostenendo che “non sussiste prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato ad essi contestato” in quanto presidente e vice presidente, oltre al fatto che la struttura “da sempre gode di tutte le autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari ed aveva approntato la struttura organizzata per tale smaltimento”.
Invece, proprio per la carica ricoperta ed il fatto che alla struttura sanitaria sono state rilasciate tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie, anche in tema di smaltimento dei rifiuti, la Cassazione conferma la condanna ritenendoli “colpevoli per non avere approntato una struttura organizzativa idonea a smaltire i rifiuti”.