La Sprema Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) ha dato ragione ad uno studio di avvocati al quale la concessionaria per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Caserta richiedeva l’imposta sulla pubblicità per l'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale.
La Corte, confermando quanto già ribadito con altri pronunciamenti, con la sentenza n 16722 conferma il principio secondo il quale “sono da considerare mezzi pubblicitari, e sono quindi assoggettate al tributo, le targhe e le insegne che rechino dei messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi, con la conseguenza che il presupposto d'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un luogo determinato”.