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Il medico deve accertarsi che il paziente abbia compreso la scelta terapeutica anche se firma il consenso informato
[venerdì 5 dicembre 2008]

Sul rapporto tra corretta acquisizione del consenso informato pieno e completo e reato di lesioni personali è intervenuta una importante sentenza (Cass Pen sez IV 45126/2008) che - seppure non relativa ad una ipotesi di responsabilità odontoiatrica -  stabilisce principi applicabili anche al nostro settore.

Il caso è quello di un paziente affetto da lombalgia e sottoposto a relativo intervento chirurgico: più esattamente pur avendo rilasciato il proprio “consenso informato” all'intervento chirurgico, non era stato informato circa eventuali rischi operatori.  In seguito all'intervento chirurgico, il paziente subiva postumi invalidanti.  Condannato per lesioni colpose dalla Corte d'Appello il medico si è inutilmente rivolto alla Cassazione sostenendo che il paziente, "se debitamente e completamente informato, avrebbe scelto di rivolgersi ad un altro specialista, optando per un diverso metodo operatorio".

La Cassazione respingendo il ricorso ha ricordato che "il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi  della vita, anche in quella terminale" per questo "la mancanza del consenso del paziente o l'invalidità del consenso determinano l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e , quindi, la sua rilevanza penale, in quanto compiuto in violazione della sfera  personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo".

Secondo i giudici poi è del tutto fuori luogo ipotizzare quale potrebbe essere stato il comportamento del paziente se avesse conosciuto i rischi dell'intervento, "atteso che gli è stata negata la possibilità di optare per una scelta diversa e, in concreto, quella adottata dal medico, in assenza di un consenso informato valido, gli ha procurato i postumi invalidanti". In altre parole, anche sotto il profilo della responsabilità penale, rileva che la completezza della informazione e del relativo consenso, che deve estendersi anche ai rischio chirurgici ed alla alternative terapeutiche.

 

 


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