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Secondo il tribunale di Bari, non solo sul dentista grava l’onere della prova in caso di contenzioso
[martedì 19 ottobre 2010]

La Seconda Sezione del tribunale di Bari è entrata nel merito del rapporto dentista paziente in caso di presunti danni. La vicenda nasce dalla citazione in giudizio di un dentista che secondo la parte lesa, un attrice, le aveva applicato una protesi dentaria, risultata non del tutto adatta causando “gravi impedimenti e inconvenienti". Il dentista, per ovviare a questi problemi, “interveniva – si legge nella sentenza- sulla dentatura della stessa attraverso una operazione di limatura e riduzione degli incisivi, dalla quale però non derivavano gli effetti sperati, ma, al contrario, forti dolori gengivali e mandibolari, mala occlusione della bocca e difficoltà di masticazione” Paziente che lamentava, a seguito dei successivi interventi, la protrusione della mandibola inferiore, alla quale erano associati difficoltà nell'articolazione della parola e nella masticazione - con conseguenti disturbi gastrointestinali -, alitosi, episodi dolorosi di improvviso blocco delle mandibole, nonché un pregiudizio estetico all'armonia complessiva del volto e una limitazione della precedente vita di relazione.

Paziente che con l’atto di citazione chiedeva “l'accertamento della responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni sopra descritte e la condanna del medesimo al pagamento delle somme corrispondenti al costo delle protesi odontoiatriche definitive e dei trattamenti medici e fisioterapici necessari alla cura delle patologie da essa contratte, nonché al risarcimento del danno biologico, esistenziale, estetico e da mancato guadagno derivante dalle lesioni patite”.

Il tribunale di Bari ha rigettato la domanda di risarcimento osservando che la giurisprudenza della Suprema Corte, pur sollevando il paziente-creditore, per i principi di persistenza del diritto e di prossimità della prova, dall'onere di dimostrare l'inadempimento della controparte, richiede tuttavia che egli offra la prova dei titolo in forza del quale agisce, dei danni lamentati e del nesso causale fra questi ultimi e la condotta del debitore.

“Nel caso di specie –spiega il sito dirittosanitario.net- non è controverso che fra le parti sia intercorso un rapporto avente a oggetto una serie di prestazioni odontoiatriche fra le quali la realizzazione e l'applicazione di protesi dentarie, risultate causa, per la paziente, di fastidi di vario genere e pertanto nel tempo sostituite nel tentativo di raggiungere un risultato soddisfacente. Veniva invece decisamente contestato dall’odontoiatra che egli, o altro professionista operante nel suo studio e in sua vece, avesse eseguito l'intervento di limatura degli incisivi posto a fondamento dei successivi disturbi di salute. Pertanto, stante l'impossibilità di ritenere provato uno dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero il nesso causale fra i disturbi accertati sulla paziente e la condotta del sanitario, è conseguito il rigetto della domanda”.


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