Con la sentenza numero C-175/09 (pubblicata il 28/10/2010) la Corte di Giustizia Europea entra nel merito del recupero crediti per gli studi dentistici indicando che “non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art. 13, parte B, lettera d), punto 3, della direttiva n. 77/388/CE una prestazione di servizi che consiste nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di addebito diretto, di una somma dovuta dal terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul c/c del cliente”.
La Corte di Giustizia si è espressa in merito all’interpretazione della disposizione della direttiva n. 77/388/CE che esenta dall’imposta sul valore aggiunto le operazioni relative, tra l’altro, ai pagamenti e ai giroconti, e la sua possibile applicazione ad un servizio di riscossione di pagamenti fornito da una società inglese, servizio che include la riscossione, la contabilizzazione ed il successivo pagamento di somme di denaro dovute dai pazienti ai dentisti.
Secondo i giudici europei, spiega il sito Ipso New, il servizio - che consiste in particolare nel trasferimento di una determinata somma di denaro dal c/c del terzo al c/c del prestatore di servizi, con conseguente versamento delle somme sul conto del cliente e trattenimento di parte di esse a titolo di compenso per il prestatore - rientra nell'ambito del recupero crediti e non gode, pertanto, dell'esenzione prevista per le operazioni finanziarie.