“L’autorizzazione sanitaria non riguarda esclusivamente i locali e gli strumenti ivi esistenti, ma anche i soggetti che in quei locali esercitano l'attività sanitaria”. A ribadirlo è la sentenza 37169 della Cassazione Penale (sez.III) che si è espressa sul ricorso del legale rappresentante di due società che utilizzavano i locali di uno studio odontoiatrico la cui autorizzazione era stata rilasciata ad altra società, condannato per aver, di fatto, operando in assenza di autorizzazione sanitaria.
Respingendo il ricorso, la Cassazione afferma che deve “affermarsi il principio che l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è rilasciata anche con riferimento al soggetto che nei locali presta l'attività sanitaria e che gestisce l'organizzazione e le apparecchiature, con la conseguenza che quando tale soggetto muta deve essere rilasciata una nuova autorizzazione, a seguito di una nuova valutazione della diversa situazione determinatasi, pur non modificandosi gli ambienti e le attrezzature”.