La vicenda risale al 2003 quando un medico chirurgo laureato il 30 marzo del 1994 ed abilitato all’esercizio professionale è stato denunciato dai Nas e successivamente condannato per avere esercitato abusivamente la professione di odontoiatra non avendo i requisiti di legge.
Il medico ricorreva in cassazione sostenendo che “al momento della commissione del fatto (aprile 2003) la sua condotta non potesse considerarsi illecita in forza delle modifiche normative introdotte in materia di esercizio della professione di odontoiatra di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 471 e al D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, - che consentivano ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati negli anni da 1980-1981 a 1984- 1985, abilitati all'esercizio professionale, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio di tale attività, previo superamento della prova attitudinale - norme queste da ritenersi integrative del precetto penale, essendo pacifica la natura di norma penale in bianco dell'art. 348 c.p., per le quali quindi valeva la disciplina della successione delle leggi, dettata dall'art. 2 c.p.”. “Di conseguenza –continua la nota difenziva- essendo l'imputato in possesso dei requisiti prescritti e avendo superato in data 5/7/03 la prova attitudinale, la condotta contestata in epoca precedente doveva ritenersi scriminata dalla intervenuta "abolitio crimminis".”
La Cassazione accogliendo il ricorso osserva che “l'art. 348 cp., che punisce il reato di esercizio abusivo di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo - incentrato sull'avverbio "abusivamente" - l'esistenza di altre disposizioni di legge che stabiliscano le condizioni oggettive e soggettive in difetto delle quali non è consentito - ed è quindi abusivo - l'esercizio di determinate professioni.
Entrando nel merito del ricorso il collegio giudicante ritiene che “non può essere posto in dubbio che la modifica legislativa alla L. 24 luglio 1985, n. 409 - istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria -, introdotta con il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, consentendo la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28/1/1980 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386, di iscriversi nell'albo degli odontoiatri e di esercitare pertanto senza vincoli o restrizioni tale attività professionale, ha sostanzialmente inciso sul giudizio di disvalore espresso nella norma incriminatrice, quanto meno per i soggetti indicati nella norma di riferimento. Orbene non è contestato, ne' contestabile che il ricorrente si è laureato in Medicina e Chirurgia in data 30/3/1994, ha superato l'abilitazione professionale nell'anno 1994 e ha superato la prova attitudinale in data 5/7/2003”.
“È pur vero –continua la sentenza- che la prova attitudinale di cui alla norma suindicata è stata superata in epoca successiva alla contestazione, ma non ritiene il collegio che trattasi di una "conditio sine qua non", essendo tale adempimento di natura sostanzialmente formale, che non incide sul precetto penale, tanto più che, come evidenzia la stessa sentenza impugnata, l'imputato era già in possesso delle abilità professionali per l'esercizio dell'attività di odontoiatra”.