L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato con la risoluzione n.444/E quali siano, per il cliente, i termini di detrazione delle spese relative al bollo apposto su fatture e ricevute mediche.
I soli casi in cui la detraibilità viene riconosciuta sono la negligenza del professionista o l’addebito al cliente in aggiunta al compenso professionale in caso di accordo esplicito tra le parti.
Solo in questi casi l’imposta di bollo costituisce un costo accessorio alla prestazione specialistica e pertanto può essere considerato un onere detraibile.
Si ricorda che il soggetto che predispone il documento, il professionista, ha l’obbligo di apporre la marca da bollo. Se viene consegnata al cliente una ricevuta non in regola il cliente stesso è obbligato al pagamento dell’imposta entro quindici giorni all’Agenzia delle Entrate mentre il professionista inadempiente può essere passibile di sanzione.
Per regolarizzarla, ed essere esentato da qualsiasi responsabilità, il cliente che riceve la fattura senza marca da bollo deve presentarsi all’ufficio locale delle Entrate.
Facile ipotizzare che, in questo caso, scatti in automatico la sanzione prevista per il professionista.