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Gli Ottici presentano ricorso contro l’esclusione dall’ECM. Se verranno confermate le motivazioni dell’esclusione chiederanno al Ministero un risarcimento danni
[lunedì 17 gennaio 2011]

“I destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina –motivava in una nota nel novembre scorso la Commissione Nazionale ECM- sono i professionisti sanitari; conseguentemente, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie non sono soggette all’obbligo di formazione continua”.

Contro questa interpretazione che esclude ottici (ma anche gli odontotecnici), le principali associazioni di categoria ed alcuni provider (Anfao, Assogruppi Ottica, Assottica, Federgruppi Ottica, Federottica-AdOO, Istituto Benigno Zaccagnini e Sopti) hanno presentato venerdì 14 gennaio un ricorso al TAR Lazio contro Ministero della Salute, Commissione Nazionale per la Formazione Continua e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

“È un momento davvero importante per il nostro settore –ricordano in una nota le associazioni ricorrenti- che si ritrova unito e coeso verso le istituzioni che, privando gli ottici dell’obbligatorietà degli ECM, rischiano di delegittimarne il ruolo”.

In particolare il ricorso chiede l’annullamento della determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 23 settembre 2010 comunicata alla CNA il 9 novembre 2010 e conosciuta dai ricorrenti solo il 17 novembre 2010, con la quale sono escluse le arti ausiliarie delle professioni sanitarie dall’obbligo di Formazione Continua. Secondo i ricorrenti il provvedimento si palesa illegittimo, in particolare sotto due profili: in primo luogo perché viola l’art. 16-bis del decreto Bindi sull’ECM che richiama l’ampia categoria degli “operatori sanitari” (e non solo le “professioni sanitarie”), e in secondo  luogo perché non rispetta gli obiettivi della norma che sono quelli di assicurare e garantire – a tutela del paziente - la continuità dell’aggiornamento dei soggetti che operano in ambito sanitario. In questo senso la figura dell’ottico, le cui funzioni e competenze si sono accresciute negli anni, non può ritenersi esclusa da tale ambito. 

Lo stesso ricorso ipotizza, in via subordinata, che ove il giudice reputasse corretta la posizione oggi assunta dal Ministero -ovvero gli ottici non erano tra le professioni destinatarie dell’ECM- se ne dovrebbe desumere un “errore” interpretativo iniziale per il quale si è chiesta la condanna delle Pubbliche Amministrazioni convenute al risarcimento del danno per tutti i contributi e le spese sostenute dagli ottici per i corsi di Formazione Continua anni 2002-2010. 

 


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