Con al sentenza numero 42429 la Corte di Cassazione ribadisce quanto già affermato in merito all’uso di software privo di contrassegno Siae e licenza d’uso non costituisce reato.
Secondo la Cassazione, “la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae non integra il reato di cui all’articolo 171 bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice e non potendo essere estesa analogicamente la nozione di attività imprenditoriale fino a comprendere ogni ipotesi di lavoro autonomo, risolvendosi in una applicazione della norma in malam partem vietata in materia penale (articolo 14 delle preleggi)”.
La Cassazione ha annullato, sostenendo che il fatto non sussiste, la sentenza che aveva condannato il legale rappresentante di uno studio associato di architetti che aveva utilizzato per l’attività professionale dello studio alcuni programmi informatici contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae e senza, quindi, essere munito della relativa licenza di utilizzo.