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Accertamento sintetico anche per un solo anno di non congruità. Dalle Entrate le indicazioni per l’applicazione delle novità fiscali
[giovedì 17 febbraio 2011]

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 4/E con l’obiettivo di chiarire i dubbi legati all’applicazione della disposizioni. fiscali introdotte dal D.L. n. 78/2010.

Tra le tante precisazioni la circolare evidenza le novità introdotte dall’art.22 del decreto ridisciplinando le modalità con cui l’amministrazione finanziaria “procede alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto presuntivi di una capacità reddituale netta superiore a quella effettivamente dichiarata”: in parole povere attraverso il redditometro.

“Le modiche –spiegano dalle Entrate- hanno come obiettivo quello di adeguare l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto socio-economico, rendendolo più efficiente e dotandolo, nel contempo, di maggiori garanzie per il contribuente stesso.

Queste le principali novità introdotte:

  • la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che le spese sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta siano state finanziate con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi (ad esempio, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile) (quarto comma);

 

  • a tale presunzione si affianca l’accertamento “da redditometro”, ossia quello basato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale di prossima pubblicazione attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Anche in questa ipotesi resta ferma, a favore del contribuente, la possibilità di prova contraria (quinto comma);

 

  • nell’accertamento di cui ai precedenti commi, la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato (cd. clausola di garanzia che, prima della riforma, era pari ad un quarto) (sesto comma);

 

  • in linea con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), l’ufficio finanziario che procede all’accertamento sintetico del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire - di persona o a mezzo di rappresentante – per fornire eventuali elementi di prova a proprio favore, e solo successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione (settimo comma);

 

  • dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del T.U.I.R., ferma restando la spettanza delle detrazioni d’imposta relative ad oneri per i quali le stesse competono (ottavo comma).

Per effetto delle modifiche introdotte se il reddito dichiarato non è in linea con quello presunto, anche per un solo anno, scatta l’accertamento sintetico. Prima dell’entrata in vigore della norma per poter procedere con l’accertamento sintetico era necessario che il superamento della soglia si verificasse per due o più periodi d’imposta, anche non consecutivi. Norma che si applica già per i redditi 2010.


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