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Gli odontotecnici non possono effettuare manovre sui pazienti anche se il dentista è presente, giustificata la revoca dell’autorizzazione sanitaria. Lo conferma il Consiglio di Stato
[mercoledì 9 marzo 2011]

Il Consigli di Stato –Sez. V- con la sentenza numero 1106 del 22-02-2011 conferma il divieto per gli odontotecnici di effettuare, anche se alla presenza di un dentista abilitato, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente ed è legittimo revocare l’autorizzazione sanitaria al titolare dello studio odontoiatrico che lo permette.

La vicenda risale al 1994 quando durante una ispezione in uno studio odontoiatrico la locale ASL aveva scoperto un odontotecnico titolare di un laboratorio, sito nel medesimo edificio e collegato attraverso una porta con i locali dello studio dentistico, mentre effettuava prestazioni tipicamente mediche. Conseguenza della scoperta la revoca da parte dell’ASL dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio. Il dentista titolare dello studio ricorreva al TAR Lombardia che “accoglieva in particolare la doglianza del ricorrente di eccessività della sanzione”.

L’ASL ricorreva contro tale decisione al Consiglio di Stato che ne accoglie le istanze confermando la validità della sanzione amministrativa comminata al dentista condannato anche a pagare le spese processuali fissate in 3.500 euro.

Ricordando che l’art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, vieta “agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza e in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”, ricorda che “l’irrogazione della sanzione della revoca dell’autorizzazione è ampiamente sorretta dalla previsione normativa contenuta nell’art. 16, comma 2, l. reg. 17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi), applicabile ratione temporis, che testualmente recita: In caso di ripetute o gravi violazioni l’ente responsabile dei servizi di zona può disporre la revoca dell’autorizzazione; la revoca è altresì disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell’autorizzazione per rinuncia, decesso, ovvero per estinzione della persona giuridica”.

 


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