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Una nuova proposta di legge contro l’abusivismo, questa prevede un apposito articolo del codice penale per quello odontoiatrico. Potrebbe essere la soluzione giusta?
[mercoledì 16 marzo 2011]

Probabilmente la proposta di legge presentata dall’On Beccalossi Viviana (Pdl) e da altri 57 parlamentari -presentata il 26 gennaio scorso ed assegnata ieri alla Commissione Giustizia della Camera-  che punta a sanzionare pesantemente abusivi e prestanome finirà, come le altre proposte simili presentate in questa legislatura, dimenticata in Commissione senza mai essere neppure messa in discussione.

Questa proposta di legge, a differenza delle altre simili, non punta a modificare l’articolo 348 del Codice Penale, quello che punisce il reato di esercizio abusivo di una professione, ma ad introdurre l’articolo 348-bis del codice penale, concernente l’abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica.

Quindi una proposta di legge che non penalizza tutti gli abusi delle professioni regolamentate -il ragioniere che fa il commercialista per esempio- ma solo quella odontoiatrica e medica; una proposta che può quindi trovare un terreno fertile a partire dal Ministro della Giustizia che sull’onda dei fatti di cronaca si era detto disposto a intervenire in materia.

La proposta di legge si compone di un unico articolo: questo.

1. Dopo l’articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 348-bis. – (Abusivo esercizio delle professioni medica e odontoiatrica). – Chiunque abusivamente esercita le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. Il medico o l’odontoiatra che presta il proprio nome a chi esercita abusivamente le professioni medica od odontoiatrica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. L’accertamento del reato comporta la confisca delle attrezzature e degli strumenti specifici utilizzati per commettere il reato anche se risultano di proprietà del medico o dell’odontoiatra che presta il proprio nome. Qualora l’esercizio abusivo della professione sia svolto in una struttura che si avvale di attrezzature e di strumenti di proprietà di una società, le attrezzature e gli strumenti specifici sono soggetti a confisca. Se dall’abuso delle professioni medica e odontoiatrica derivano lesioni personali a una o più persone, l’esercente abusivo della professione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 ed è tenuto al risarcimento dei danni procurati. Qualora l’esercente abusivo delle professioni medica od odontoiatrica non provveda al risarcimento dei danni procurati a causa dell’esercizio abusivo delle professioni medica od odontoiatrica, è tenuto in solido con lui al risarcimento dei danni procurati il medico o l’odontoiatra che ha eventualmente prestato il proprio nome. L’odontoiatra che presta il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni ».


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