Il titolare della struttura sanitaria non deve risarcire il proprietario del locale in cui è situato lo studio per la rimozione dei lavori effettuati per l’adeguamento necessario per ottenere l’autorizzazione sanitaria.
A sostenerlo è la Cassazione civile (Sez. III; Sent. n. 5024 del 01.03.2011) chiamata ad esprimersi su una diatriba tra un centro medico estetico condannato dal tribunale di Torino a rimborsare al proprietario del locale in locazione le spese per ripristinare l’immobile dopo i lavori, autorizzati dallo stesso locatore, necessari per ottenere l’autorizzazione sanitaria, sentenza ribaltata da quella di Appello, contro la quale il proprietario del locale era ricorso in Cassazione.