Non si tratta di un nuovo profilo per la professione di odontotecnico ma di un adeguamento di quello attuale datato 1928 giudicato dall’On Marco Rondini, odontotecnico deputato della Lega Nord Padania primo firmatario della proposta di legge numero 4125 “Disposizioni concernenti la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico” assegnata ieri in sede alla XII Commissione Affari sociali della Camera.
“Tale disciplina –motivano i firmatari- rende per molti versi antiquata, sul piano giuridico, l’attività dell’odontotecnico che, invece, si è evoluta, in modo concreto, in termini tecnici e professionali. Inoltre, l’odontotecnico, in quanto professione sanitaria esistente fin dal 1928, non è da ritenersi quale nuova figura professionale sanitaria; si giustifica così l’intervento in esame, che rappresenta un semplice adeguamento legislativo del profilo professionale e del relativo percorso didattico, così come già avvenuto per altre figure sanitarie”.
Se verrà approvata questa proposta di legge, quella di odontotecnico sarà una professione sanitaria afferente all’area tecnico assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, la sua formazione avverrà attraverso un percorso universitario abilitante. Stando a quanto proposto l’odontotecnico provvede, in qualità di fabbricante, alla progettazione e alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in conformità alla prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria.
Faranno nuovamente discutere le mansioni indicate nel comma 3 della proposta di legge.
“L’odontotecnico titolare di laboratorio odontotecnico può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, nonché all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente, agli atti di verifica di congruità, in base alle sue esclusive competenze tecniche, dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare gli elementi relativi esclusivamente al manufatto dal medesimo realizzato”.
Per il relatore quanto esposto è motivato dal fatto “che solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico può individuare con facilità gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e che, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica”.
Quanti già abilitati con il diploma professionale conseguito prima dell’entrata in vigore della legge saranno equiparati con i nuovi laureati.