Entra in discussione in Commissione Giustizia al Sentato il DDL 2420 presentato dal Sen. Franco Cardiello (CN) che prevede la modifica dell’articolo 348 del codice penale.
DDL che si compone di un solo articolo, questo:
1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti”.
Tre gli interventi sul tema nella prima discussione in Commissione Giustizia avvenuta il 30 marzo, come riportato nel resoconto della riunione, che hanno permesso di capire il pensiero della Commissione sul tema di esercizio abusivo delle professioni.
“Il relatore -Sen Alberto Balboni (Pdl)- pur comprendendo le motivazioni del disegno di legge e condividendo l'opportunità di prevedere sanzioni più significative, segnala la necessità di evitare interventi che sconvolgano la sistematica del codice penale; il reato in questione, infatti, è collocato subito dopo l'usurpazione di funzioni pubbliche, una fattispecie evidentemente simile ma di maggiore gravità, che è punita con la reclusione fino a due anni”.
Anche gli interventi successivi, quello del Sen. Benetti Valentini (Pdl) e del Sen. Roberto Centaro (Pdl) condividono gli scopi del DDL ma esprimono perplessità sulle pene. In particolare il Sen Centaro si sofferma sulla confisca dell’immobile adibito all’abusivo ritenendo che questo passaggio andrebbe meglio configurato sia precisando che la confisca si attui solo quando l’imputato è stato condannato definitivamente e se l’immobile deve essere intestato all’abusivo.