Può l’igienista dentale aprire uno studio autonomo? E’ possibile che venga meno il controllo operativo dell’odontoiatra sul lavoro che svolge l’igienista dentale? L’igienista dentale può acquistare beni di consumo e/o strumentali non di stretta pertinenza della propria attività?
Questi alcuni quesiti posti dal presidente dell’Albo di Pisa alla CAO nazionale che con una nota inviata ieri a tutti i presidenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri ha precisato la posizione dell’istituzione ordinistica sull’argomento.
Ricordando quanto previsto dal profilo professionale dell’igienista dentale (che riportiamo al fondo di questo pezzo), il presidente nazionale CAO Giuseppe Renzo sottolinea che il Ministero della Salute afferma che l’igienista dentale può acquistare le apparecchiature necessarie allo svolgimento della loro attività in deroga alla 175/1992 in quanto la figura professionale è stata regolamentata successivamente alla pubblicazione della legge.
“Occorre però evidenziare –scrive il presidente CAO Giuseppe Renzo- che lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’igienista dentale o come lavoratore subordinato o in regime di libera professione avrà conseguenze strettamente sul piano fiscale considerata la diversità di normative a riguardo”. “Pertanto –continua il presidente Renzo- a nostro parere è di tutta evidenza che questa normativa regolamentare non può costituire un elemento giuridicamente rilevante per definire l’igienista dentale come libero professionista”.
Requisito essenziale, precisa la CAO, dell’esercizio libero professionale è, infatti, la piena autonomia sulle decisioni relative alla propria attività. “Tele requisito- sottolinea Renzo- non è riconducibile all’igienista dentale il quale presta la propria attività su indicazione dell’odontoiatra”.
Precisando che non si tratta di una visione classista e corporativa dell’attività odontoiatrica, ma dell’estrinsecazione della sua ragion d’essere quale responsabile della salute del paziente il presidente della CAO ricorda che proprio per il fatto che l’igienista dentale presta la propria attività su indicazione dell’odontoiatra “occorre riaffermare la centralità dell’odontoiatra quale responsabile del rapporto di cura delle prescrizioni e/o indicazioni che in base ad una delega fornisce alla figura professionale (igienista dentale), che supporta la cura e la terapia del paziente preventivamente visitato dall’odontoiatra”.
Articolo 1del decreto del 15 maggio 1999 n 137 “regolamento recante norme per l’individuazione delle figura e relativo profilo professionale dell’igienista dentale”.
E' individuata la figura professionale dell'igienista dentale con il seguente profilo: l'igienista dentale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.
L'igienista dentale:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;
c) provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonchè all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.