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Per AIDI e UNID gli igienisti possono esercitare in forma autonoma e dicono: il presidente Renzo si occupi di cose serie come dei dentisti che fanno lavorare le assistenti in bocca
[martedì 26 aprile 2011]

Dopo la circolare della CAO nazionale firmata dal suo presidente, il dott. Giuseppe Renzo, che indicava come gli igienisti dentali potessero svolgere la loro attività come liberi professionisti ma solo nello studio dell’odontoiatra abilitato, i presidenti di AIDI e UNID prendono posizione con un documento congiunto.

“Le dichiarazioni del presidente nazionale CAO – si legge in una nota inviata alla nostra redazione dal presidente AIDI Marialice Boldi ed dal presidente UNID Gianfranco Sorgente- oltre a stravolgere ogni consolidata interpretazione letterale e sistematica della normativa vigente, costituzionale e non, tendono a far riemergere antiche e, pensavamo, ormai superate derive corporative dell’attività odontoiatrica, giungendo a riconoscere, nella figura dell’odontoiatra, l’unico paladino “responsabile della salute del paziente”.

I presidenti delle due associazioni sindacali degli igienisti dentali invitano poi il presidente Renzo ad occuparsi di cose più serie.

“Sarebbe più opportuno –scrivono- e sicuramente più utile per quella “comune” responsabilità della salute del paziente, che l’attenzione e le energie  degli odontoiatri e degli igienisti dentali si accentrassero non su tematiche ormai superate ed acclarate, bensì su tematiche ben più attuali, gravi ed urgenti, come ad esempio quella di garantire cure alle fasce più deboli della popolazione o come quella della lotta al vero abusivismo nel settore odontoiatrico, abusivismo di cui molti, troppi, odontoiatri sono complici e responsabili. Oltre, naturalmente, al prestanomismo e all’igiene orale eseguita dalle assistenti, vogliamo parlare di tutto ciò che molti odontoiatri fanno fare alle ASO? Qualche esempio? Presa di impronte, radiografie, cementazione di manufatti protesici, bandaggi ortodontici …”.

Cinque i punti che, secondo i presidenti AIDI ed UNID, renderebbero prive di fondamento le indicazioni trasmesse dalla CAO Nazionale ai presidenti degli Albi provinciali degli odontoiatri.

 1) L’art. 1 del Decreto n. 137/99 espressamente prevede la possibilità che l’igienista dentale possa svolgere la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici legittimati all’esercizio dell’odontoiatria.  Il tenore letterale della norma è talmente chiaro che non può lasciare spazio alcuno ad interpretazioni diverse: l’igienista dentale può svolgere la propria attività in “forma autonoma e libero professionale” perché è la legge stessa che lo prevede espressamente.

2) L’esercizio in forma autonoma e libero professionale dell’attività può avvenire in strutture sanitarie, pubbliche o private: l’autonomia riconosciuta dalla legge implica, costituzionalmente, il diritto a svolgerla anche in propri studi professionali.

3) L’espressione utilizzata dal legislatore, il quale fa precedere la prestazione dell’igienista dentale da “su indicazione dell’odontoiatra”, non costituisce assolutamente una limitazione della riconosciuta autonomia, ma una “disciplina” dello svolgimento dell’attività. Anzi, la scelta del termine e del concetto di “indicazione” previsto dalla normativa sopra richiamata, nel sostituire la vecchia dicitura “ su prescrizione”, (dicitura che per altro rimane nel profilo professionale di altre professioni sanitarie) evidenzia come il legislatore  abbia invece, espressamente, voluto estendere e rimarcare il concetto di autonomia dell’igienista dentale nello svolgimento della propria attività.

4) Il riconoscimento, da parte del Ministero della Salute, della possibilità giuridica che l’igienista dentale possa acquistare le attrezzature necessarie per lo svolgimento della propria attività in deroga alla L. 175/92, dovrebbe convincere il presidente nazionale CAO a non insistere ulteriormente sulla propria tesi ed a non cadere nel paradosso di ammettere che l’igienista dentale possa acquistare beni ed attrezzature per “ costituirsi uno studio professionale”, però esclusivamente all’interno di uno studio di un medico odontoiatra!

5) Non si comprende infine, sinceramente, il pregio giuridico dell’affermazione secondo la quale il riconoscimento del diritto per l’igienista dentale a svolgere l’attività professionale in un proprio studio possa avere “ conseguenze sul piano strettamente fiscale”.

“Alla luce di quanto sopra esposto, seppur in maniera sintetica, –conclude la nota congiunta AIDI ed UNID- appare evidente che la tesi del presidente nazionale CAO non solo non è fondata sul piano strettamente giuridico, perché interpreta in maniera contraddittoria le norme vigenti, ma è stata sistematicamente superata dalla giurisprudenza e dalla realtà dei fatti”.


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