Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito internet un vademecum relativo all’introduzione del Libro Unico del lavoro per dare una risposta alle problematiche tecniche ad esso inerenti.
La scadenza del regime transitorio é fissata al 16 febbraio 2009 data in cui scatta l’obbligo per i datori di lavoro di tenere il libro unico del lavoro in sostituzione dei libri paga e matricola secondo quanto stabilito dalla manovra d’estate con il decreto legge 112/2008.
Il vademecum rappresenta un utile supporto per chiarire le norme relative alle modalità di tenuta, ai soggetti da iscrivere nel libro unico e a precisazioni sul sistema sanzionatorio.
Tra le indicazioni fornite sono da tenere presenti :
- il fatto che elaborazione e tenuta del Libro unico sono due momenti distinti perché il datore di lavoro può tenere egli stesso il libro unico e delegare al consulente la sola elaborazione dei dati; I CED (centri elaborazione dati) possono solo eseguire i calcoli e la stampa dei dati retributivi e non possono invece essere tenutari dei libri stessi.
- le eventuali correzioni possono essere effettuate anche in data successiva al 16 del mese successivo a quello di riferimento senza essere soggetti a sanzioni.
- i rimborsi spese vanno annotati nel libro unico anche se esenti dal punto di vista fiscale e contributivo
- nessuna norma obbliga l’azienda a fornire immediatamente agli ispettori copia delle comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione, proroga, cessazione dei rapporti di lavoro, ma possono essere esibite successivamente all’ispezione
- la comunicazione obbligatoria all’Inps tramite E-mens o Dm10 permette di evitare la maxisanzione prevista dal decreto contro il sommerso.