La sentenza del TAR del Piemonte (II Sezione del 20 maggio 2011 numero 498) che consente ai fisioterapisti di aprire un proprio studio autonomamente può portare un contributo al dibattito sulla possibilità o meno per gli igienisti dentale di svolgere la propria attività in uno studio autonomo.
Il tribunale amministrativo era stato chiamato ad esprimersi dall’Associazione italiana fisioterapisti dopo che la Regione Piemonte aveva emanato due provvedimenti, uno nel 2003 ed uno nel 2007, con il quale non si consentiva ai fisioterapisti l’esercizio della professione in un proprio studio autonomo.
Il TAR, nel dare ragione ai fisioterapisti, sottolinea come la decisione della Regione sia in contrasto con la corretta interpretazione del profilo professionale del fisioterapista che gli consente di esercitare la propria “attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale”. Proprio il concetto di autonomia della professione, precisa il Tar, consente al fisioterapista la possibilità di svolgere la professione presso un apposito studio medico, anziché presso una struttura sanitaria in regime non autonomo.