Dopo le polemiche nate dopo l’annuncio di azioni contro identisti che utilizzano il sito di offerte Groupon, il gruppo ci invia una nota con la qualesostiene che il dentista che utilizza il loro servizio per offrire prestazioniodontoiatriche a tariffe promozionali non viola il Codice di deontologia medicae neppure la legge.
“Non vogliamo fare polemica con l’Ordine e neppure con leAssociazioni di categoria –ci dicono dall’ufficio stampa diGroupon- ma dare il nostro punto di vista sui fatti”.
“Groupon si attiene alle indicazioni fornite dalla legge inmateria di regolamentazione della pubblicità in ambito medico e odontoiatrico.La categoria dei dentisti e odontoiatri può fare pubblicità informativa,descrivendo le prestazioni fornite ed indicando il prezzo relativo alle stesse,prezzo che deve comunque essere adeguato al raggiungimento dell’obiettivoterapeutico. I servizi che vengono offerti si riferiscono sempre a trattamentiche non richiedono costi elevati di acquisto dei materiali; ad esempio puliziadei denti, visite odontoiatriche, lastre e sbiancamento dei denti. Ilcomportamento dei dentisti non è scorretto nella misura in cui fanno pubblicitàinformando in modo veritiero delle proprie prestazioni ed offrendo un prezzoadeguato al raggiungimento dello scopo”.
E poi è una offerta singola che dura per poco tempo, inmedia 24 ore ci fanno notare.
“In questo modo –spiega l’avv. Roberto Panetta, legalerappresentate di Groupon Italia - il mediconon pone in essere una vera e propria promozione della propria attività, nelmomento in cui non enumera, ad esempio, i benefici della prestazione offertae/o l’esclusività del servizio. Il messaggio posto in rete da Groupon non vienea contenere, in questo modo, elementi volti a distorcere la libera scelta delfruitore del servizio, oppure a captare i bisogni del paziente per trarne unvantaggio economico”.
A questo proposito l’avv. Panetta, fa osservare che l’art.54 del Codice di deontologia medica stabilisce che “Nell’esercizio libero professionale, fermo restando il principiodell’intesa diretta tra medico e cittadino e nel rispetto del decoro professionale,l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e allaqualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezziimpegnati. Il medico è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamenteal cittadino. La corresponsione dei compensi per le prestazioni professionalinon deve essere subordinata ai risultati delle prestazioni medesime. Il medicopuò, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purchétale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramentodi clientela”.
“Alla luce del dato letterale dell’art. 54 del Codice dideontologia medica –dice Panetta-, vige con tutta evidenza un principio dilibera determinazione degli onorari pur nel rispetto di alcuni parametri, qualela difficoltà, la complessità, la qualità della prestazione da una parte, e ildivieto di pratiche commerciali sleali dall’altra”.
Ma non solo, l’avv.Panetta ribadendo che “il servizio offerto da Groupon nell’eserciziodell’attività d’impresa può essere categorizzato nell’ambito della pubblicitàinformativa” ricorda come le modifiche apportate alla 175/92 e le variesentenze e principi comunitari emanati consentano al dentista di effettuarepubblicità informativa pur indicando, circa le caratteristiche del servizioofferto, prezzi e costi complessivi delle prestazioni. E su questo ultimo puntocita anche la sentenza del TAR Emilia Romagna del 2010.
Citando gli articoli 55 e 56 del Codice di deontologiamedica, che a suo modo di vedere consentono i messaggi divulgati tramiteGroupon, Panetta evidenza come lo stesso codice deontologico non definisca conprecisione cosa il medico possa o non possa fare.
A questo proposito, dice, “né le linee guida promossedall’Ordine dei Medici né la giurisprudenza forniscono un chiaro discrimen trapubblicità informativa e pubblicità meramente promozionale”.