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Trasferisce lo studio e non chiede una nuova autorizzazione. Odontoiatria viene prima sanzionato e poi assolto
[giovedì 23 giugno 2011]

Nello scarso (per non dire nullo) panorama giurisprudenziale delle sentenze relative all’autorizzazione sanitaria degli studi professionali si segnala la recente decisione del GIP di Bari  del 27 aprile 2011 che ha mandato assolto un odontoiatra che aveva trasferito il proprio studio professionale (già autorizzato) dando solo una mera comunicazione al Comune.

Più esattamente questi sono i fatti.

Un odontoiatra titolare di studio professionale debitamente autorizzato decideva di trasferire il proprio studio in altro indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Anziché chiedere una nuova autorizzazione, provvedeva solo all’invio di una mera comunicazione al Comune stesso. A seguito di un controllo, i NAS inviavano gli atti al PM competente, configurando la violazione dell’art. 193 del T.U.LL.SS.: ciò in quanto la mera comunicazione del trasferimento non avrebbe configurato (secondo i NAS) una procedura autorizzativa valida. In altre parole l’odontoiatra pur provvisto di autorizzazione relativamente al primo studio, non sarebbe risultato autorizzato nel secondo studio.

Di diverso avviso il GIP di Bari che con la sentenza indicata fa chiarezza su tale materia.

Secondo il giudice infatti il mero trasferimento da un luogo, peraltro nell'ambito dello stesso territorio comunale, di un ambulatorio medico non richiede un nuovo rilascio della prescritta autorizzazione. Ed ancora si legge in sentenza che: “ .Quella prevista dall'art. art. 193 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 presuppone la verifica della idoneità igienico-sanitaria che coinvolge non solo gli ambienti in senso stretto ma, più in generale, anche l'affidabilità della struttura nel suo complesso, tenendo conto anche delle attrezzature, delle apparecchiature e della loro organizzazione-conduzione da parte del soggetto richiedente, nonché di ogni altra circostanza che possa comunque influire sulla qualità del servizio”.

“Pertanto secondo il giudice –spiega l’avv. Silvia Stefanelli esperto di diritto sanitario- poichè l'ambulatorio controllato dai NAS non aveva una struttura e un apparato organizzativo diverso rispetto a quello precedentemente esercitato dall'imputato, non deve considerarsi necessaria una nuova autorizzazione”.

 


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