L’implantologia è una prestazione di routine e quindi in caso di insuccesso spetta al dentista provare particolari difficoltà del caso. A sostenerlo la Corte di Cassazione (sentenza 14109 del 2011) condannando un medico dentista al risarcimento dei danni subititi dal paziente.
La sentenza nasce dal rigetto, da parte della Corte, del “ricorso per cassazione -di un medico dentista-…avverso la sentenza n° 1152/2008 della Corte di Appello di Bari che lo ha condannato al pagamento…della somma di euro 22.574,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno causato nell’applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell’implantologia”. E’ seguita la condanna da parte del ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente (che è controricorsa), “liquidate in euro 1.400, 00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Fra le tre motivazioni espresse dal ricorrente, ci spiega il dott. Giulio Pecorelli odontologo forense, oltre i “plurimi vizi di motivazione”, degna di attenzione è la lamentata “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176...cod. civ.”, in quanto “..implicando la prestazione a suo carico la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, sarebbe applicabile non la norma denunciata ma l’art. 2236 cod.civ., che prevede la responsabilità solo per dolo o colpa grave”.
La Corte ha ravvisato l’infondatezza in quanto la prestazione oggetto di contenzioso è stata valutata di “routine” appurando come “non presentasse particolari difficoltà”, oltre a puntualizzare come, anche se non è questo il caso, “spetta eventualmente al medico provare la particolare complessità in concreto dell’intervento stesso, tanto più…che la diligenza del medico nell’adempimento della sua prestazione professionale dev’essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176... ".