Alla Cceps (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) non spetta solo il compito di intervenire sulle vertenze in merito alle sanzioni disciplinari comminate agli iscritti all’Ordine, o su questioni elettorali, ma anche in tema di provvedimenti preventivi come le decisioni dell’Ordine in materia di pubblicità sanitaria.
Ad indicarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 10868 del 18 maggio 2011) con la quale viene chiarito che è la Cceps che deve esprimersi in merito ai ricorsi contro i provvedimenti dell’Ordine in tema di autorizzazioni sulla pubblicità.
Il caso preso in esame è quello di un odontoiatria che nel 2003 aveva ottenuto dall’Ordine di Milano l’autorizzazione per utilizzare un certo messaggio pubblicitario. Autorizzazione che a seguito delle proteste dei colleghi venne ritirata. Contro il provvedimento il dentista presentò ricorso alla Cceps che dichiarò inammissibile il ricorso sostenendo che la materia non riestrasse nella propria giurisdizione. Dentista che ricorse in Cassazione ottenendo accoglimento del ricorso giudicando competente la Cceps anche nel caso di ricorso contro decisioni dell’Ordine che limitano l’autorizzazione già concessa.