Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta venerdì 16 settembre le norme contenute nel DDL “Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria”, diventano operative. Alcune di queste toccano direttamente gli iscritti ad un Albo professionale; odontoiatri compresi. Di seguito gli articoli più significativi.
Sospensione dall’esercizio per gli evasori. L’Art. 2 prevede che gli iscritti ad un Albo professionale “qualora, nel corso di un quinquennio, vengano contestate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet”.
Esercizio dell’attività senza limitazioni di concorrenza. L’Art 3, comma 5 prevede che “l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire” una serie di principi indicati. Sotto vi riportiamo quelli che secondo noi sono più significativi per i dentisti.
Limitazione al numero di professionisti. Comma 5 lettera a) prevede la possibilità per le professioni che rispondono ad interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana (certamente i medici più difficile per gli odontoiatri quasi inesistenti nel SSN) di limitare, per legge, il numero di persone che possono esercitare la professione.
ECM. Comma 5 lettera b) entra nel merito della formazione continua ribadendo l’obbligo di aggiornamento professionale e l’Ordine dovrà prevedere le sanzioni per gli iscritti inadempienti e conseguentemente verificare e sanzionare coloro che non si aggiornano.
Tariffe. Comma 5 lettera d) introduce l’obbligo di informare per iscritto il paziente della tariffa spettante per la prestazione pattuita prendendo come riferimento le tariffe medie professionali. “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico”.
Obbligo di assicurazione. Comma 5 lettera e) prevede che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
Pubblicità informativa libera. Comma 5 lettera g) “La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie”.
Organismo giudicante. Medici e dentisti non avranno organi giudicanti diversi dagli attuali, come invece previsto per tutti gli altri ordini professionali che verranno giudicati ed eventualmente sanzionati da organi a livello territoriale (non composti da consiglieri provinciali o nazionali dei rispettivi Ordini) con funzioni amministrative ai quali vengono demandate le questioni disciplinari.