La legge del 19 ventoso dell’anno II (Loi relative à l’exercise de la médecine, du 19 ventose, n. 2436, in Bulletin des lois de la Republique francaise, 3a Série, Tome septième. Contenant les Lois et Arretés rendus pendant le 1 Semestre de l’an XI, n. 220 e 262, Paris, de l’imprimerie de la République, Floreal, an XI, p. 567 ss.) del governo napoleonico, introdotta in Piemonte, disponeva che la medicina era monopolio della corporazione medica. Potevano esercitare solo i membri dei corpi riconosciuti ed essi, a loro volta, sceglievano le altre persone da autorizzare.
Le figure sanitarie previste erano quattro: il medico, il chirurgo, l’ufficiale sanitario e l’ostetrica. Per esercitare la medicina e la chirurgia si doveva sostenere un esame presso una scuola di medicina (art. 3 l. cit.), con un rigoroso corso di studi (art.5) mentre per divenire ufficiali sanitari era necessario superare una prova davanti a una giuria appositamente formata a livello dipartimentale (art. 16, ma con un corso più ridotto o la pratica (art. 15), rispetto ai medici e chirurghi.
La mancanza di titoli ufficiali costituiva esercizio abusivo, con ammenda pecuniaria a beneficio delle istituzioni ospedaliere, la cui entità era proporzionata all’importanza della professione millantata, raddoppiata in caso di recidiva ed eventualmente accompagnata dalla reclusione sino a sei mesi. L’interpretazione della legge non consente di capire se la reclusione fosse limitata ai recidivi (art.36).
Erano dispensati da verifica dei titoli coloro che esercitavano sulla base degli stessi, rilasciati par les anciennes facultés de médecine, les collages de chirurgie, et les communautés de chirurgiens.(art. 22 e 33), coloro che avevano già iniziato ad esercitare da almeno tre anni o l’iscrizione ad un’antica lista legalmente approvata o un’attestazione rilasciata dal tribunale (art. 32).
Tutto il settore autorizzativi era in capo al magistrato del protomediacato, che controllava tutto il personale sanitario, acciocché nessuno ecceda nell’esercizio della professione per la quale è stato approvato, né segua abuso di sorte alcuna. In tal modo le professioni venivano definite nei loro limiti: i medici, i chirurghi, i flebotomi, gli oculisti e i dentisti, ampliando il ventaglio delle professioni sanitarie.
Il Regio editto 11.2.1764 (Regio editto per l’unione del Vicario a quello della prefettura della città e della provincia di Torino, con la giurisdizione e le incombenze ivi stabilite) si passò dalla generica definizione del provvedimento illecito alla precisa individuazione delle autorità cui competeva il controllo, la polizia autorizzativi (G. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, in V.E. ORLANDO, Primo trattato di diritto amministrativo, Milano, 1904).
A cura dott. Marco Quadrelli (Giurista- Università Sacro Cuore Milano)