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La nota (piccata) dell’Avvocato dell’AIDI sulla revisione della direttiva europea sui cosmetici ed in particolare sugli sbiancanti ad uso odontoiatrico
[lunedì 3 ottobre 2011]

Di seguito le precisazioni, a firma dello studio legale Ruggi, alla notizia da noi riportata sull’imminente pubblicazione della revisione della direttiva sui prodotti cosmetici tra cui gli sbancanti ad uso odontoiatrico. Notiamo con piacere, leggendo la nota dello studio legale, che nel dare la notizia abbiamo colto l’essenza della direttiva. Ovviamente sono poi legittime le letture politiche che si danno a quanto deciso dalla UE sia queste provengano dai dentisti che dagli igienisti dentali ai quali diamo volentieri lo spazio necessario per commentare.

“La Direttiva Europea n. 2011/0164/NLE – richiamata nell’articolo pubblicato su “ Il dentale” il 27/09/2011, commentata dal Dott. Marco LANDI, componente del Board CED e di cui non si ha certezza dell’avvenuta pubblicazione – nel modificare l’allegato III della Direttiva Europea che disciplinava sul territorio europeo l’uso dei cosmetici, non avrà gli effetti dirompenti magnificati dal commentatore, soprattutto per quanto riguarda le competenze professionali dell’igienista dentale.

Il tutto per le ragioni che di seguito si espongono:

a) in primo luogo, la direttiva in questione dovrà essere attuata, entro dodici mesi dalla sua formale adozione, dalla legislazione italiana, ovviamente “ in conformità” con questa: ciò significa che la legge attuativa non potrà non considerare, sia che l’ordinamento giuridico italiano ha riconosciuto e disciplinato la figura professionale dell’igienista dentale, attribuendo a questa un profilo professionale autonomo, sia che in detto profilo è espressa la possibilità per l’igienista di poter utilizzare sul paziente prodotti “topici” (tra i quali rientra lo sbiancante);

b) in secondo luogo, in ogni caso il contenuto della direttiva non contrasterebbe con la normativa vigente che prevede la “preventiva indicazione” dell’odontoiatra per lo svolgimento della prestazione professionale da parte dell’igienista.

Ne consegue, pertanto, che – per quanto riguarda il profilo professionale dell’igienista dentale – nulla cambierebbe in quanto la legge italiana dovrebbe “attuare” la direttiva comunitaria sostituendo il concetto di “prescrizione”, con quello di “indicazione”.

La vera portata innovativa della direttiva comunitaria è ben altra e diversa rispetto a quanto esposto dal commentatore:

- da un lato, infatti, ha ridotto in ogni caso per il prodotto il limite massimo di perossido al 0,6%;

- dall’altro, ha individuato nell’0,1% di perossido il limite massimo per la vendita al banco;

- ha, di fatto ( perché la percentuale dell’0,1% rende di fatto il prodotto quasi inutile), dichiarato che lo sbiancamento è sempre un “presidio sanitario”, quindi utilizzabile esclusivamente da parte di personale sanitario abilitato, ossia, per la legislazione italiana, gli odontoiatri e gli igienisti dentali, con contestuale formale esclusione, per esempio, degli estetisti.

In virtù di quanto sopra esposto, appare evidente che risulta incomprensibile l’entusiasmo del commentatore dell’articolo, soprattutto quando fa riferimento alla figura dell’igienista dentale (riferimento capzioso, in quanto assolutamente non richiamata detta figura nel documento europeo) compiacendosi di una presunta conquista professionale.: nulla cambia, di fatto, per la figura professionale dell’igienista dentale, che potrà continuare “su indicazione“ dell’odontoiatra ad acquistare e ad applicare sul paziente il prodotto sbiancante.

Un’ultima annotazione che esula dal parere, ma che costituisce solo una mera valutazione personale: a ben vedere, in realtà, gli odontoiatri e gli igienisti dentali dovranno preoccuparsi di altro, ossia del calo di interesse del paziente e, conseguentemente, del calo di lavoro: che risultati visibili avrà il paziente a seguito di applicazione di prodotto sbiancante contenente un massimo del 0,6% di perossido?


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