Il D.L. 138/2011 convertito in l. 148/2011, pone agli artt. 2 e 3 interventi in materia di professioni su praticantato, tariffe, pubblicità e assicurazioni. In questo lavoro di sintesi voglio esaminare solo le disposizioni che incidono direttamente sulle professioni sanitarie e sui loro ordinamenti. Si pone il vincolo di natura temporale di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, per riformare gli Ordini professionali con i principi indicati dall’art.3 comma 5, ribadendo il recepimento delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/123/CE.
L’art.2 co.2-sexies ha statuito che a fronte del provvedimento di sospensione di un professionista espresso dal Direttore regionale delle Entrate, il ruolo degli Ordini professionali è ridotto a quello di meri esecutori, in quanto deve limitarsi a prendere atto del provvedimento di sospensione dell’iscritto e contestualmente provvedere alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet.
La disposizione è di fatto già prevista integralmente almeno per la professione forense.
Il contenuto dell’art.2 co.5, introduce il seguito del co.2-quinquies del D.Lgs. 471/1997, prevedendo che qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti a carico di soggetti iscritti in albi o ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione all’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all’art.19 co.7 D.Lgs. 472/1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito Internet.
Ci preme ricordare che per i professionisti non vi è un obbligo di emissione immediata della fattura, posto che questo coincide con il momento del pagamento.
Inoltre, le sanzioni amministrative sono soggette al principio di irretroattività della legge , con la conseguenza che la nuova fattispecie sanzionatorio si applica solo per le violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore del D.L. 138/2011.
E’ stato sostenuto da dottrina presente in Rete, che il potere disciplinare porta alla definitività della sanzione solo al compimento dei gradi di giudizio, per inveterata tradizione. Tali commentatori non ricordano che il potere disciplinare dell’Ordine professionale è determinato dallo Stato.
Rimproverano pure l’immediata esecutività della decisione disciplinare adottata in primo grado dal CdO o comunque il fatto che il potere disciplinare è sottratto all’Ordine. Dimenticano costoro che il procedimento disciplinare diventa esecutivo se l’appello non viene proposto nei termini. Altresì dimenticano che il potere disciplinare è previsto dal Codice Civile all’art. 2229. Infine se leggessero bene l’art.3 comma5 lettera f) riconoscerebbero che il Consiglio di disciplina è organico e interno allo stesso Ordine, essendo eletto dagli stessi professionisti iscritti all’Ordine territoriale, ma organismo indipendente composto da membri di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica. Si dovrebbe prevedere che ne facciano parte coloro che sono iscritti da almeno dieci anni all’Albo professionale. Non possono però gli stessi consiglieri dell’Ordine farne parte.
Ma su questo argomento tornerò in un altro articolo.
A cura prof. Marco Quadrelli: Docente di Diritto Amministrativo Elettronico al CdL magistrale in Scienze per il lavoro sociale e le politiche di Welfare, Facoltà Sociologia - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Vai alla seconda parte