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Basilicata: approvata la legge regionale sulle autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici. Studio e laboratorio non possono coesistere. Salta la norma che obbligava gli igienisti a lavorare solo su prescrizione
[venerdì 21 ottobre 2011]

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato martedì 18 ottobre, all’unanimità, la proposta di legge sulle “Norme in materia di autorizzazione delle attività specialistiche odontoiatriche” di iniziativa del consigliere di “Italia dei Valori” Enrico Mazzeo.

“Il dispositivo normativo -commentano dalla Regione-  punta ad evitare il diffondersi dell’abusivismo nell’esercizio della professione, prevedendo requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi in linea con le norme tecniche, igieniche e di sicurezza che presiedono tale attività”.

Legge regionale che inquadra lo studio odontoiatrico come struttura semplice ambulatoriale ove il singolo professionista in possesso dei requisiti di legge, in forma singola o associata con altri professionisti, svolge esclusivamente l’attività odontoiatrica. Per le attività odontoiatriche svolte in ambito poliambulatoriale la struttura dovrà nominare un direttore sanitario iscritto all’Ambo degli odontoiatri. Non è ammessa, nella stessa struttura, la coesistenza tra ambulatorio odontoiatrico e laboratorio odontotecnico e non è consentita l’attività odontoiatrica presso il domicilio del paziente salvo grave e documentata infermità.

Definiti i requisiti minimi strutturali e impiantistici tra i quali è previsto, per le nuove strutture con più di una unità operativa, l’obbligatorietà di un servizio igienico per il personale e quello dedicato all’utenza accessibile anche ai portatori di handicap. Tra i requisiti minimi per l’esercizio dell’attività almeno 5 turbine, strumenti per visite in quantità adeguata per carichi di lavoro, autoclave classe B con sistema di controllo della sterilizzazione e presidi per l’emergenza con pallone Ambu, farmaci e defibrillatore. Obbligatoria anche la predisposizione della carta dei servizi.

Per le strutture già in esercizio, la legge prevede due anni di tempo per l’adeguamento alla nuova normativa.

Stralciato, rispetto al testo approvato in Commissione, il punto 4 dell’art. 5 che obbligava gli igienisti dentali “ad operare solo all’interno degli ambulatori odontoiatrici su prescrizione dell’abilitato della professione di odontoiatria regolarmente inscritto all’Albo degli odontoiatri”.


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