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Presentato un ricorso contro la Legge autorizzava per lo studio odontoiatrico in Basilicata
[giovedì 27 ottobre 2011]

Dopo le polemiche nate a seguito dell’approvazione della legge sulle autorizzazioni sanitarie per gli studi odontoiatrici in Basilicata, ecco una richiesta di illegittimità.

Su mandato di alcuni imprenditori titolari di strutture sanitarie odontoiatriche, l’avv. Pietro Ruggi ha presentato ieri al Ministero per i Rapporti con le Regioni, in persona del ministro Raffaele Fitto, istanza per la promozione, ai sensi dell’Art. 127 della Costituzione Italiana, di questione di illegittimità dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la legge regionale della Regione Basilicata: “Norme in materia di autorizzazione dell’attività e di esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”.

Secondo l’avv. Ruggi, “la Regione Basilicata avrebbe legiferato su materia di legislazione concorrente tra lo Stato Italiano e le Regioni ex art. 117, comma III, della Costituzione, non limitandosi a regolamentare la materia, bensì intervenendo sulla stessa modificando i principi fondamentali in tema di iniziativa privata e di svolgimento di una professione intellettuale”.

“L’art. 117, comma III, della Costituzione –continua- assegna all’esclusiva competenza dello Stato Italiano –e non cero alle Regioni- la potestà legislativa in tema di determinazione dei principi fondamentali delle materia di legislazione concorrente. Tra l’altro, la legge regionale de quo viola il disposto costituzionale di cui agli artt. 41 e 42, nonché il disposto del R.D. n. 1334 del 31/05/1928, nel momento in cui ammette la coesistenza nella stessa struttura di ambulatori odontoiatrici e laboratori odontotecnici solo se questi ultimi siano “gestiti” da un odontoiatra o da un medico abilitato all’odontoiatria iscritto all’Albo degli odontoiatri”.

Secondo i ricorrenti la legge regionale non solo  vincolerebbe, in violazione del disposto degli articoli 41 e 42 della Costituzione,  il legittimo e libero svolgimento di un’attività imprenditoriale, ma attribuirebbe all’odontoiatra un illegittimo – sulla base del disposto del R.D. 1334/28 -  potere gestorio sul laboratorio odontotecnico. Ma non solo, viene anche sollevata l’illegittimità della formulazione dell’allegato “ A” alla legge (Comunicazione di apertura ed esercizio di attività sanitaria) lì dove prevede obbligatoriamente la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante di essere iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

“Sia per gli ambulatori odontoiatrici, ma ancora di più per le strutture complesse odontoiatriche (poliambulatori o cliniche) né le norme dello Stato, né le stesse norme della legge regionale de qua, impongono che il titolare o il legale rappresentante siano  necessariamente professionisti iscritti all’Albo degli odontoiatri” spiega l’avv. Ruggi. Avvocato che sostiene come le “società di servizi proprietarie di strutture odontoiatriche al cui interno operano esclusivamente professionisti abilitati sono legittime realtà imprenditoriali del nostro paese e le legittime ragioni di tutela della salute del paziente sono soddisfatte dall’ obbligatoria presenza del direttore sanitario”.


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