La sentenza della Corte d’Appello di Roma - Sezione II, Sent. del 09.10.2008- si occupa di un argomento sul quale, gli odontoiatri spesso non hanno le idee chiare: vale adire gli ambiti di copertura effettiva delle proprie assicurazioni.
Il caso oggetto della sentenza è quello di un paziente che incardina una causa in tribunale chiedendo all’odontoiatra sia la restituzione dell'importo pagato (per inadempimento contrattuale) sia il risarcimento per i danni biologici subiti.
Il giudice, ritenuto non provato il nesso di causalità tra gli atti del professionista ed i danni vantanti, rigettava la richiesta di risarcimento per danno alla salute; riconosceva però un inadempimento contrattuale e condannava il medico alla restituzione dell'importo pagato.
Il medico chiedeva dunque all'assicurazione di manlevarlo; quest'ultima richiedeva invece al professionista il rigetto della domanda sostenendo che il contratto assicurativo non copriva la restituzione degli importi pagati.
Infatti l'oggetto del contratto era così definito: "la società si obbliga ... a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose...".
La Corte d’Appello ha dato ragione all'assicurazione.
Con il contratto firmato infatti quest'ultima si era impegnata a manlevare l'assicurato dei “danni” che questi avrebbe dovuto risarcire a terzi in dipendenza dello svolgimento della sua attività professionale: in questo senso, sotto il profilo giuridico, nel termine “danni” non può annoverarsi la restituzione dell'onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento. L'onorario professionale rappresenta in realtà il guadagno sperato dalla attività svolta e quindi, ai sensi dell'art. 1905 c.c. non rientrava nella garanzia assicurativa richiamata.