E’ stato pubblicato il 29 ottobre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale Europea il testo 2011/84/UE del Consiglio europeo del 20 settembre 2011 che modifica la direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici ed in particolare per quelli sbiancanti per uso odontoiatrico.
Come vi avevano anticipato il provvedimento indica che l’utilizzo dei prodotti per lo sbiancamento ad uso cosmetico “contenenti più dello 0,1 % e fino al 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato da altri composti o miscele contenuti in tali prodotti, può essere considerato sicuro se sono rispettate le seguenti condizioni: è realizzato un esame clinico appropriato al fine di garantire l’assenza di fattori di rischio o di alcuna altra patologia orale preoccupante e che l’esposizione a questi prodotti è limitata in modo da garantire che i prodotti siano utilizzati solo secondo le indicazioni, in termini di frequenza e durata di applicazione. Tali condizioni dovrebbero essere soddisfatte per evitare un uso improprio ragionevolmente prevedibile”.
“E’ opportuno -continua il testo- disciplinare tali prodotti in modo da garantire che non siano direttamente accessibili ai consumatori. Per ciascun ciclo di utilizzo di questi prodotti, la prima utilizzazione dovrebbe essere riservata ai dentisti, come definiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, o dovrebbe avvenire sotto la loro diretta supervisione se si garantisce un livello di sicurezza equivalente. I dentisti dovrebbero in seguito consentire l’accesso a tali prodotti per il restante ciclo di utilizzo”.
A commento della nostra notizia era intervenuta l’AIDI ricordando che il nostro legislatore potrà, nel recepire la direttiva, ampliare anche all’igienista dentale -come previsto dal suo profilo professionale- l’utilizzo di questi prodotti.
Sempre in fase di recepimento si dovrà verificare se saranno considerati anche i prodotti ad uso professionale per lo sbiancamento, ad oggi in commercio come dispositivi medici e quindi non interessati dalla direttiva, con concentrazioni di perossido di idrogeno di molto superiori a quelli consentiti dalla normativa europea.