Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità, approvata venerdì e sabato scorso dal Parlamento, la norma che permette di costituire società tra professionisti. Per medici ed odontoiatri era già possibile dare vita a studi associati ma con la norma contenuta nella Legge di Stabilità viene consentita la costituzione di società secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile.
Ma non solo, il comma 4 lettera “b” consente “l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento”.
E questo aprirebbe la possibilità per gli odontoiatri di istituire società di professionisti “anche per l’esercizio di più attività professionali” oltre che con altri odontoiatri anche con igienisti dentali ed odontotecnici.
A vigilare su queste società sarà comunque l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri.
“La Legge di Stabilità –ci spiega l’avv. Pietro Ruggi- nel riformare la normativa vigente in tema di ordini professionali e di società tra professionisti, apre la possibilità alla costituzione di società con altre figure professionali riconoscendo che possono essere ammessi in qualità di soci non solo i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ma anche tutti i cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante”.
Poiché la nuova disposizione normativa, continua l’avv. Ruggi, impone sia l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale, sia l’indicazione nella denominazione sociale dell’esistenza di una società tra professionisti, i rapporti societari tra odontoiatri ed igienisti potrebbero essere disciplinati nelle seguenti modalità:
a) costituzione di una società di “odontoiatria”: l’igienista entrerebbe esclusivamente come socio con finalità di investimento;
b) costituzione di una società di “odontoiatria e igiene dentale”: l’igienista entrerebbe come professionista abilitato;
c) costituzione di una società di “igiene dentale”: odontoiatra ed igienista entrerebbero come professionisti abilitati per lo svolgimento esclusivamente di prestazioni di igiene dentale.
Per quanto riguarda gli odontotecnici questi entrerebbero in una ipotetica società con l’odontoiatra come soggetto non professionista il quale effettua esclusivamente prestazioni tecniche.
La nuova norma, permette quindi la costituzione di tutti i rapporti associativi previsti dal codice civile e permette che il rapporto associativo sia instaurato anche tra professionisti non iscritti ad un albo, purchè cittadini europei e in possesso di un titolo abilitante.
“Per non creare confusione –chiarisce l’avv. Ruggi- è opportuno specificare che stiamo parlando di società aventi ad oggetto direttamente lo svolgimento di un’attività professionale: antecedentemente alla riforma de qua, vi era la possibilità giuridica di costituire solo “società di servizi”, ossia società che avevano per oggetto la realizzazione di una struttura odontoiatrica e la cessione a terzi abilitati – con diverse modalità contrattuali ( locazione, comodato, etc..) - della stessa”.
“Infine -conclude- la normativa non impone che l’amministrazione societaria sia affidata ad un “odontoiatra “: anche un socio tecnico o un socio di puro investimento o un soggetto estraneo alla compagine societaria può assumere nella società professionale la funzione di amministratore: l’importante è che le prestazioni siano svolte in via esclusiva da parte dei soci in possesso del titolo abilitante allo svolgimento di dette prestazioni”.