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Sospensione dall’Ordine per evasione fiscale: le puntualizzazioni dell’Ordine di Milano
[lunedì 21 novembre 2011]

Tra le tante norme contenute nella Finanziaria approvata nel settembre scorso è stata introdotta la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’Albo per un periodo da tre ad un mese a carico degli iscritti che nel corso degli ultimi 4 anni “omettono” di emettere ricevuta fiscale o fattura. Sospensione comminata dall’Agenzia delle Entrate e non dall’Ordine al quale viene comunicata l’avvenuta sospensione.

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano ha chiesto un parere legale al proprio consulente, l’avv. Enrico Pennasilico, attraverso il quale si contesta il provvedimento puntualizzando alcuni aspetti interpretativi.

Innanzitutto viene precisato che nessuno (art.3 Dl n°472 18 dicembre 1997) può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Di conseguenza la norma potrà essere applicata per fatti avvenuti successivamente al 13 agosto 2011, data di approvazione del Decreto.

Altro punto critico evidenziato è il diritto di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione. Secondo il consulente legale dell’Ordine di Milano, la norma violerebbe il principio costituzionale. Infatti l’Agenzia delle Entrate assume un provvedimento sanzionatorio di sospensione immediatamente esecutivo e lo comunica all’Ordine che deve pubblicarlo.

“Immaginiamo –si legge nel parere- che il provvedimento di sospensione per qualsiasi motivo non venga portato a conoscenza del professionista che quindi si troverebbe sospeso dall’esercizio professionale sena saperlo con la conseguenza che eserciterebbe pur essendo sospeso, così commettendo il reato previsto dall’art. 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione)”.

“E’ lecito dubitare –conclude l’avv. Pennasilico- della legittimità costituzionale della iniqua norma in esame che viola i principi costituzionali di uguaglianza (art.3), di difesa (art.24) nonché il principio previsto dall’art.25 Cost. (nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge). Il professionista colpito è legittimato ad opporsi sollevando eccezione di illegittimità costituzionale della norma chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.  Gli Ordini professionali sono legittimati ad agire in giudizio per contestare la norma che impone loro comportamenti di pubblicazione e che attenga al loro potere disciplinare e alla loro autonomia”.

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