La Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (S.I.M.L.I.I.) ha pubblicato sul proprio sito un parere sull’obbligo di aggiornamento secondo quanto dettato dall’ECM da parte del medico competente. Ricordando le varie norme che regolano la materia, il S.I.M.L.I.I. individua tre requisiti fondamentali da rispettare per svolgere le funzioni di “medico competente”.
1) 150 crediti formativi per il triennio 2011-2013
2) almeno il 70% dei crediti (almeno 105 su 150) devono essere acquisiti nella disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro
3) al termine del triennio 2011-2013, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009 devono essere autocertificati, con possibile verifica da parte degli Ordini provinciali dei Medici, i crediti acquisiti e la relativa ripartizione all’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro (art. 1, comma 2 del DM 4 marzo 2009).
“L'eventuale violazione dell'obbligo di formazione continua, cioè l'assente o insufficiente acquisizione dei crediti formativi nel programma triennale (... di cui almeno il 70% nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), può –scrive il S.I.M.L.I.I.- comportare la perdita di uno dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di “medico competente”.