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Richiesta pagamento ONAOSI per l’anno 2006; alcune soluzioni per chi ritiene di non dover pagare
[lunedì 12 dicembre 2011]

Nelle scorse settimane la Fondazione ONAOSI ha spedito ai sanitari che non hanno provveduto a versare la quota associativa relativa all’anno 2006 un sollecito, spiega la Fondazione, “resosi necessario per interrompere la prescrizione del credito che interviene dopo cinque anni”.

Ma il contributo è obbligatorio?

L’ANDI, con una nota inviata qualche settimana fa ai propri associati, ha ricordato che la Legge finanziaria 2007 (L. 296/06) ha indicato il contributo ONAOSI come obbligatorio solo per i sanitari dipendenti pubblici.

Quindi, dice l’ANDI, “dal 1 gennaio 2007 i liberi professionisti hanno avuto la possibilità di interrompere il versamento obbligatorio o continuare volontariamente i versamenti per la copertura assicurativa garantita dall’Ente”.

Ma l’abrogazione dell’obbligo di legge non ha chiarito come comportarsi sui mancati versamenti arretrati.

Come fare se non si vuole pagare?

L’ANDI consiglia a coloro che, sotto la propria diretta responsabilità, volessero tentare di evitare di fare il versamento di inviare una raccomandata la cui bozza è stata messa dall’associazione a disposizione dei soci sul proprio sito.

 Queste invece le due soluzioni indicate dall’A.Gi.Far Roma, l’associazione dei giovani farmacisti. 

Per chi vuol pagare il contributo e poi rivalersi

 1. Pagare entro i termini indicati le cifre richieste nella cartella esattoriale, sanando così di fatto le morosità  relative agli anni pregressi.

 2. Inviare alla Fondazione Onaosi una nota con raccomandata A/R con la quale si esprime riserva per il recupero dell'indebito pagamento ove il TAR del Lazio dovesse accogliere il ricorso presentato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. 

 Per chi vuole ricorrere avverso la cartella esattoriale 

 1. Entro 40 giorni dalla notifica della cartella, è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 24 Dlgs 46/99, avvalendosi dell'assistenza di un legale.

 All'interno del ricorso è comunque consigliabile:

 1. Sollevare in via preliminare la questione di legittimità  costituzionale del contributo;

 2. Chiedere la dichiarazione di illegittimità  dell'iscrizione a ruolo della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento;

 3. Chiedere l'annullamento della cartella esattoriale impugnata. 

Per quanto riguarda il RAV, continua la nota dell’Associazione giovani farmacisti, con la richiesta di pagamento per il 2006, è di tutta evidenza l'opportunità  di soprassedere al suo pagamento, nelle more dell'esame del ricorso pendente presso la Magistratura amministrativa in ordine alla legittimità  del documento. Se e quando il mancato pagamento nei termini dovesse trasformarsi in un ulteriore cartella esattoriale, l'interessato procederà  secondo quanto indicato nelle ipotesi prima illustrate.

Si ricorda che il ricorso al Giudice del Lavoro non interrompe i termini per il pagamento della cartella esattoriale e quindi l'Esattoria, allo scadere del termine, può procedere al recupero forzoso del credito. Inoltre, va anche precisato che, ove il Giudice del Lavoro dovesse rigettare il ricorso, il debito verrà  gravato degli interessi di mora. Lo stesso Giudice, però, ove lo ritenesse, potrebbe sollevare la questione di legittimità  costituzionale che, se accolta, comporterebbe l'immediata cessazione dell'efficacia della norma che impone il pagamento del contributo.


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