Con la sentenza n. 42917 (21/11/2011) la Cassazione penale ha confermato la punibilità, ai sensi dell’art. 476 c.p., del medico in servizio presso una struttura sanitaria pubblica per l’infedele compilazione della cartella clinica.
Il caso in questione ha visto il medico (che ha confermato il fatto contestato) non aveva proceduto all’annotazione tempestiva sul diario clinico giornaliero delle informazioni concernenti lo stato di salute e il trattamento terapeutico da somministrare al degente, successivamente defunto. Solo in un secondo momento rispetto a quello indicato nel diario, egli aveva provveduto a registrare i dati precedentemente acquisiti. Il giudice ha quindi ritenuto censurabile il comportamento del chirurgo, indicando che la funzione della cartella clinica è quella di rappresentare fedelmente il decorso della malattia e tutti i fatti rilevanti ad essa connessi. E questo vale anche per i dentisti liberi professionisti.
La fedele rappresentazione, sostiene la Cassazione, comporta, evidentemente, la necessaria contestualità delle operazioni annotate rispetto al loro verificarsi. In altri termini, il consapevole differimento della corretta compilazione della cartella clinica, determina una violazione della funzione preminente della cartella stessa. Il medico che non redige la cartella clinica in modo fedele, quindi, e contestuale al verificarsi delle attività compiute e' punibile a prescindere dall'eventuale annotazione delle stesse in altri documenti.