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Decreto Liberalizzazioni, la prossima settimana il testo ufficiale, per ora accontentiamoci delle bozze. Poche novità per i dentisti
[venerdì 13 gennaio 2012]

In attesa del Decreto che indicherà le nuove norme sulle liberalizzazioni -il presidente Monti ha anche oggi assicurato che sarà varato nella riunione del Consiglio dei ministri della prossima settimana- da ieri, grazie alle anticipazioni di alcuni quotidiani, gira una bozza di decreto che lo stesso Governo, pur non confermandolo lo ha definito una buona base di discussione.

Poche e non determinanti le norme che possono toccare i dentisti liberi professionisti,.

Vi proponiamo quelle che secondo noi sono le più significative.

Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali)

1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.

2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.

3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.

4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.

Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo)

1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.

2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.

Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”.


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