Da oggi primo febbraio scattano le sanzioni per chi effettua o incassa contante oltre i 999,99 euro.
A prevederlo è il Ddl 201/2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che ha previsto il divieto di “ trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari, postali o al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”.
Sopra questa soglia si dovrà utilizzare tutti quegli strumenti di pagamento tracciabili come assegni, Pos, bonifici bancari etc.
Gli assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali e cambiari emessi per importi superiori a 999,99 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il ministero dell’Economia e Finanze ricorda anche come il limite vale anche per i pagamenti frazionati ma inferiori al limite di mille euro: è l’operazione economica a fare riferimento. Non è consentito portare acconti di 500 euro, per esempio, per saldare una fattura di 2000 euro.
Le Entrate evidenziano “che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante uguali o superiori a mille euro non determinano automaticamente la configurazione di una violazione di cui all’articolo 49 del Dlgs 231/2007, se il soggetto che effettua le anzidette operazioni è sempre lo stesso e non avviene trasferimento a terzi, così come già tra l’altro evidenziato nella circolare Mef del 04 novembre 2011, e se non si concretizza la violazione della disposizione normativa”.
Per chi non rispetta la norma una sanzione minima di 3 mila euro che può aumentare a seconda degli importi oggetto del trasferimento: da un minimo dell’1% ad un massimo del 40% degli importi trasferiti per somme che variano da 1000 e 50mila euro superati i quali la percentuale sale al 5%. Sanzioni che possono essere ridotte per coloro che possono avvalersi dell’istituto della oblazione.
La contestazione della sanzione può avvenire, d’ufficio, da parte del ministero delle Entrate o della guardia di Finanza nei 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte di banche o Poste, dell'infrazione rilevata ma anche gli stessi commercialisti sono obbligati a segnalare operazioni sospette.