L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro”. Trasferimento che può avvenire sopra tale somma tramite assegni, moneta elettronica.
Il Ministero delle Finanze attraverso una circolare inviata alle varie ragionerie territoriali precisa che sono consentiti i prelievi ed i versamenti in contante sopra la soglia prevista dalla norma sul proprio conto corrente o libretto postale nominativo.
Sempre con l’obiettivo di fare chiarezza dopo l’approvazione del nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio la circolare ricorda che:
1) Il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento;
2) Gli assegni bancari e postali, per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3) Gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”) non possono essere girati da terzi, indipendentemente dall’importo indicato nel titolo. L’unico utilizzo possibile è la “girata” per l’incasso al medesimo nome del traente/beneficiario.
4) Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
5) Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
6) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, sono estinti dal portatore ovvero, entro il 31 marzo 2012, il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo.
7) In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.