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Audizione Bianco (FNOMCeO) in Senato sulle liberalizzazioni: difficoltà per gli odontoiatri
[venerdì 10 febbraio 2012]

Non possiamo non rilevare che il provvedimento sulle liberalizzazioni presenta anche elementi di criticità in modo specifico per la professione odontoiatrica. A dirlo è il presidente della FNOMCeO Amedeo Bianco durante l’audizione tenuta in Commissione Industria , Commercio, Turismo del Senato lo scorso 7 febbraio.

Tra le criticità segnalate, quelle che riguardano l’articolo 9 comma 3; quello che prevede l’obbligo dell’assicurazione Rc professionale e di redigere il preventivo dettagliato prima di cominciare la terapia.

Ritenendo che il rapporto tra il professionista e il cittadino/paziente debba essere improntato alla trasparenza e che la chiarezza del rapporto contrattuale è un elemento di garanzia anche della salute, il presidente Bianco evidenzia come il comma 3, così come formulato, “potrebbe prestarsi a qualche equivoco con riferimento alla parte che prevede l’obbligo di redigere un preventivo a richiesta del cliente/paziente e soprattutto alla difficoltà di interpretazione nel definire per le singole prestazioni tutte le voci di costo”.

“Occorre precisare –dice il presidente FNOMCeO- che in campo medico ed odontoiatrico la presentazione di un preventivo all’atto della definizione dell’attività terapeutica necessaria è prassi osservata in modo generale. In ambito sanitario appare tecnicamente difficile quantificare in modo certo e compiuto tutti gli oneri per le attività da svolgersi già al momento della effettuazione della prestazione professionale”.

Non è raro infatti, spiega Bianco, che la necessità di ulteriori interventi terapeutici emerga solo dopo l’inizio della prestazione sanitaria. “E’ evidente come, in tali casi, è dovere del professionista informare il paziente, specialmente quando ciò determini un aggravio degli oneri economici relativi al rapporto di cura”.

Per quanto riguarda l’obbligo di sottoscrivere una polizza responsabilità professionale il presidente Bianco sottolinea che l’obbligo “dovrebbe essere connesso all’effettivo svolgimento dell’attività professionale (con esclusione quindi di chi, pur iscritto all’Albo, non esercita la professione) e come, in ambito medico l’obbligo di stipula di una assicurazione contro il rischio professionale potrebbe essere vanificato se non accompagnato dalla chiara definizione dei criteri di idoneità, i quali variano a seconda della specialità esercitata, dei volumi di attività, delle strutture in cui è esercitata.

Infine il presidente FNOMCeO chiede la modifica dell’ultimo capoverso del comma 3 dell’art.9, laddove stabilisce che “l’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare”, prevedendo invece che “i profili di inottemperanza del presente comma costituiscono oggetto di valutazione deontologica e disciplinare da parte dell’Ordine o del Collegio di appartenenza, i quali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti ai sensi della Legge n. 148 del 2011”.

“E’ infatti parere della FNOMCEO –dice Bianco- dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte, che l’analisi del comportamento del professionista e la eventuale graduazione della sanzione non possa che essere attribuita agli Ordini professionali quale salvaguardia del principio della valutazione deontologica e del relativo principio di autonomia del procedimento disciplinare”.


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