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Il valore (legale) dell’Albo volontario
[lunedì 20 febbraio 2012]

Iniziative come quella attivata da AIDI che ha pubblicao l’elenco dei propri iscritti facendosi garante della loro professionalità, apre un dibattito sul valore legale diquesto tipo di elenchi. L’avv. Pietro Ruggi sulla propria pagina Facebook, rispondendo ad una domanda di una igienista dentale, affronta il problema.

“L’albo professionale –chiarisce l’avv. Ruggi- è un registro ove sono elencati – su richiesta formale degli aventi diritto – i nomi ed i dati di riferimento di tutte le presone che sono abilitate all’esercizio di una professione che sia regolamentata dalla legge.

L’albo ( o, meglio, l’ordine professionale al quale appartengono gli iscritti all’albo stesso) è istituito da una legge specifica ed ha fondamentalmente una funzione pubblicistica di tutela dei cittadini che, nel momento in cui si rivolgono ad un professionista, devono essere a perfetta conoscenza che detto professionista è abilitato allo svolgimento della relativa attività professionale.

Proprio in ossequio a questa funzione pubblica, la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicare e pubblicizzare l’elenco degli iscritti.

In alcuni casi la legge individua l’iscrizione ad un albo professionale quale titolo abilitante all’esercizio di una professione, in altri – come nel caso degli igienisti dentali o di altre professioni sanitarie – detto titolo abilitante è rappresentato dal conseguimento del titolo universitario.

Gli igienisti dentali non hanno ancora un albo professionale istituito per legge, per cui non esiste alcuno strumento utilizzabile dal cittadino-paziente – ad eccezione della richiesta di prendere visione del titolo di studio dell’igienista dentale al quale si rivolgono – per accertarsi dell’abilitazione del professionista.

Ne consegue che l’iniziativa dell’AIDI di predisporre e pubblicare un elenco dei propri iscritti abilitati all’esercizio della professione di igienista dentale assume proprio la funzione di favorire il cittadino-paziente nell’accertarsi preventivamente dell’abilitazione del professionista al quale intendono rivolgersi.

E’ chiaro che detto elenco (definito, in maniera semanticamente corretta “ albo digitale”) ha una mera funzione informativa per il cittadino-paziente e non costitutiva di un diritto o di una abilitazione per l’igienista dentale, per cui è stata corretta la precisazione fornita dall’AIDI, sia che si tratta di un elenco nel quale sono contenuti solo i nominativi degli igienisti che ne hanno fatto richiesta, sia che detto elenco non è assolutamente esaustivo di tutti gli appartenenti alla categoria professionale.

E’ chiaro, infatti, che – in assenza di un obbligo di legge alla pubblicazione – l’inclusione del nominativo dell’igienista dentale in detto albo digitale AIDI deve essere preceduto da una espressa e formale autorizzazione dello stesso igienista, anche in ossequio alle vigenti norma sulla privacy.

Da quel che mi consta, è stata già costituito un organismo che raggruppa tutte le associazioni - tra cui l’AIDI - prive di un albo ( CONAPS) e che un’iniziativa unitaria per costituire un registro unico è già stata avviata: è ovvio che, in attesa della conclusione positiva di questa iniziativa ( con i tempi ragionevolmente lunghi delle iniziative concordate tra una molteplicità di soggetti), l’idea dell’AIDI non può non essere considerata utile e tempestiva”.


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