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Il valore giuridico dell’obbligo di fornire il preventivo al paziente. Il parere dell’avvocato
[mercoledì 22 febbraio 2012]

Se l’abrogazione delle tariffe (che tanto attanaglia gli avvocati) è un dato ormai acquisito in campo odontoiatrico (dopo il Decreto Bersani) la vera novità contenuta nell’articolo 9 del cosiddetto decreto sulle liberalizzazioni (D.L. 1/2012) sta invece nell’obbligo, per ogni professionista di stabilire già al momento del conferimento dell’incarico il proprio compenso al cliente. 

Cioè consegnare al cliente un preventivo di spesa.

Seppure tale adempimento sia abbastanza diffuso in campo odontoiatrico – spesso perché richiesto del paziente – la previsione normativa (se verrà convertita in legge) conferisce a tale atto un valore giuridico diverso.

Infatti l’art. 9 comma 3 stabilisce che “il compenso per le prestazioni professionali  è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.  Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli  oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve  altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività  professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa  nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”.

La norma stabilisce dunque dei requisisti specifici per il preventivo:

1) L’obbligo di rendere noto la complessità dell’incarico: tale profilo va in qualche modo a collegarsi con gli elementi che presumibilmente devono venire altresì indicati nel consenso informato;

2) Le informazioni utili circa gli oneri “ipotizzabili” al momento del conferimento dell’incarico: il preventivo deve essere cioè completo di tutti gli oneri che è clinicamente possibile valutare come indispensabili al momento del conferimento per la corretta erogazione della prestazione; resta inteso che ove, nel corso della prestazione sorgano necessità cliniche che non erano preventivabili in origine se ne dovrà parlare con il paziente e potranno essere computate a parte. Onde evitare discussioni è comunque consigliabile scrivere nel preventivo una  frase del tipo: “eventuali necessità cliniche non preventivabili che sorgessero nel corso della cura saranno calcolate a parte”;

3) Da ultimo è necessario indicare i dati della polizza professionale (già prevista come obbligatoria dalla manovra Berlusconi di agosto 2011).

La non corretta formulazione del preventivo può poi essere valutata in sede disciplinare.

Avv. Silvia Stefanelli: Esperto diritto sanitario in Bologna

 


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